Parliamo oggi delle novità riguardanti il subappalto. Dal 1 novembre 2021 è scomparso il tetto del 50% del subappalto, rimasto in vigore fino al 31 ottobre 2021, così come disposto dal Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Legge 108/2021).

Le Stazioni Appaltanti, dal 1 novembre, dovranno individuare le prestazioni o le lavorazioni che non potranno essere oggetto di subappalto e che, di conseguenza, dovranno essere eseguite direttamente ed esclusivamente dall’aggiudicatario.

Il divieto di subappalto, dovrà essere adeguatamente motivato e previsto nella documentazione di gara.

Le motivazioni possono riguardare la natura o le particolari caratteristiche o la complessità delle prestazioni, la necessità di intensificare i controlli sulle attività di cantiere, la necessità di tutelare le condizioni di lavoro e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

In conclusione, Di.sa. afferma che, in seguito all’eliminazione del limite fisso di subappalto, non si può comunque parlare di liberalizzazione totale, in quanto la norma prevede il divieto di cessione e di integrale affidamento delle prestazioni a terzi.

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