Superbonus 110%: approvato Decreto-legge per il contrasto alle frodi. Era atteso da qualche giorno, il Consiglio dei Ministri n. 46 del 10 novembre 2021 ha approvato un decreto-legge recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Superbonus 110%: contrasto alle frodi

Con il decreto-legge sono intrdotte misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e, nel dettaglio, il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”.

Superbonus 110%: il problema dei prezzari

In verità mentre scriviamo il presente articolo abbiamo, soltanto, il testo del decreto-legge entrato nel Consiglio dei Ministri e non quello approvato che dovrebbe contenere una ulteriore misura che sembra riguardi il problema dei prezzari utilizzati per i lavori. Si tratta dell’insermento nel testo del decreto-legge di un nuovo meccanismo sul modello del listino prezzi unico non derogabile idoneo, sembrebbe, ad evitare eccessivi lievitazioni dei prezzi il cui controllo è, per adesso, demandano soltanto all’importo massimo concedibile in riferimento alla tipologia di bonus utilizzata. Sembra, per altro, che l’attuale meccanismo, senza controlli sui singoli prezzi, abbia già portato, in taluni casi, a frodi e prezzi lievitati senza alcun motivo.

Visto di conformità esteso

Nel dettaglio, come è possibile leggere nello schema di decreto-legge allegato il comma 1 dell’articolo 1 modifica il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare:

  • la lettera a), interviene sull’articolo 119, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
  • la lettera b), interviene sull’articolo 121, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%)

Comunicazione telematica per Cessione del Credito e Sconto in fattura

Gli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedono, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione o del credito d’imposta, che il beneficiario possa optare per la cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura nei casi previsti dall’articolo 121). Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dell’avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi l’accettazione del credito stesso su un’apposita piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. I crediti di cui trattasi possono essere ceduti più volte; anche per le successive cessioni sono previsti l’invio della suddetta comunicazione e la relativa accettazione.

Ciò premesso, con l’articolo 2 del provvedimento viene introdotto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 un nuovo articolo 122-bis rubricato “Misure di contrasto alle frodi in materia cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi” e, con le previsioni contenute nei commi 1 e 2 del citato nuovo articolo 122-bis, l’Agenzia delle entrate potrà sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. Il richiamato comma 1, inoltre, circoscrive l’ambito di individuazione dei profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo.

Attuazione demandata a provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle entrate. Le nuove disposizioni assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controlli nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia antecedentemente sia successivamente all’entrata in vigore della norma.

Controlli dell’Agenia delle Entrate

La disposizione di cui all’articolo 3 del provvedimentoha lo scopo di disciplinare, rendendola tempestiva ed efficace, l’attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e contributi, relativamente alle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 3. In particolare, la mancata individuazione dell’atto impositivo da adottare per recuperare gli importi dovuti comporta difficoltà, sia interpretative che operative, nell’attuare modalità di recupero di tali imposte, tributi, importi e contributi, delle relative sanzioni e degli interessi.

Pertanto ai commi 1 e 2 si dispone, per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza dell’Agenzia delle entrate, l’utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell’atto di recupero, disciplinato dall’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L’atto di recupero, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituisce una manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tale, è idoneo a tutelare in maniera adeguata il diritto di difesa dei contribuenti, atteso che lo stesso risulta autonomamente impugnabile innanzi alle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ai sensi del comma 6).

Il comma 3, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prevede un termine di decadenza (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione) ancorato al momento della commissione della violazione; nello stesso comma viene fatto comunque salvo un eventuale termine diverso individuato nella normativa vigente speciale di riferimento.

Nel comma 4 viene specificato che l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi viene effettuata contestualmente al recupero degli importi.

Il comma 5 attribuisce la competenza all’attività di accertamento all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale specificando che, qualora questa non sia determinabile, la stessa è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia da individuarsi con provvedimento direttoriale.

Il comma 6 dispone che per le controversie relative all’atto di recupero individuato al comma 2 sia competente il giudice tributario.

Il comma 7 prevede che il concorso nella violazione di cui al comma 6 dell’articolo 121 del decreto- legge n. 34 del 2020, ovvero l’utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare previsto dal comma 4 degli articoli 121 e 122 del richiamato decreto-legge, sono in ogni caso integrati anche qualora il fornitore che ha applicato lo sconto o il cessionario omettano di usare l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente. A tal fine, il medesimo comma 7 individua specifiche ipotesi in cui l’ordinaria diligenza non può in ogni caso ritenersi sussistere.

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