Superbonus 110% applicabile su abitazione e pertinenza prive di certificato di agibilità/abitabilità? Le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal Decreto Rilancio possono essere fruite anche su edifici privi di certificato di agibilità/abitabilità?

Superbonus 110% e certificato di agibilità/abitabilità: nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate

Ecco una nuova e interessante domanda a cui provvede a rispondere la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate con risposta 10 marzo 2021,n.167 che merita particolare attenzione. Intanto perché non è poi così tanto inusuale incontrare edifici perfettamente conformi ma privi di certificato di agibilità/abitabilità e poi perché nella nuova istanza sottoposta alla lente del Fisco, vengono chiesti nel dettaglio i limiti di spesa per alcuni interventi trainanti e trainati per un edificio composto da due unità immobiliari distintamente accatastate: una abitazione (A/3) e la sua pertinenza (C/6)

L’interpello all’Agenzia delle Entrate

Nel caso di specie, l’istante chiede se:

  1. le detrazioni fiscali spettano anche se le indicate unità immobiliari siano prive del certificato di agibilità/abitabilità;
  2. ai fini del calcolo dell’ammontare complessivo della detrazione fiscale spettante per l’esecuzione degli interventi “trainanti” e “trainati”, si debba fare riferimento al criterio previsto per gli edifici unifamiliari o, trattandosi di due unità immobiliari distintamente accatastate, al criterio previsto per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  3. in riferimento all’unità immobiliare accatastata C/6, considerato che la stessa è fornita di impianto di riscaldamento, le detrazioni fiscali previste dall’articolo 119 del decreto Rilancio spettino sia per gli interventi “trainanti” (isolamento termico dell’involucro e sostituzione dell’impianto di riscaldamento) che per quelli “trainati” (sostituzione degli infissi).

Edificio privo di agibilità/abitabilità

Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’art. 24, comma 1 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) grazie al quale, dopo la modifica apportata dall’art. 3, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 222/2016, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata (la Segnalazione Certificata di Agibilità o SCA).

Il successivo comma 2 prevede che, «ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Al riguardo, però, l’Agenzia delle Entrate rileva che esula dalle sue competenze rispondere a questo suo primo quesito che, evidentemente, risponde alla possibilità di richiesta e ottenimento del titolo edilizio necessario per dare avvio ai lavori. L’Agenzia ricorda solo che gli interventi dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa urbanistica.

Si potrebbe pensare che con questa risposta l’Agenzia delle Entrate abbia voluto rimettere ad altri Enti risposte più pertinenti. In realtà così non è. Affermando che gli interventi devono essere eseguiti in conformità alla normativa urbanistica, si ammette che la condizione necessaria è che l’immobile sia regolare. Del resto l’agibilità (vecchia abitabilità) oggi viene certificata da un tecnico (Segnalazione Certificata di Agibilità o SCA) che attesta che l’immobile è agibile all’uso rispetto alle destinazioni. Il titolo edilizio per avviare uno dei lavori che accedono al Superbonus può essere infatti richiesto o attestato anche in mancanza di agibilità che è un atto finale che dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile.

Ammontare complessivo della detrazione per gli interventi trainanti e trainati

Con riferimento al secondo quesito relativo ai limiti di spesa per gli interventi trainanti e trainati sull’edificio unifamiliare e sulla relativa pertinenza, secondo l’Agenzia delle Entrate nel caso di edificio unifamiliare composto da due unità di cui una dotata del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare principale, l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerata, anche se accatastata separatamente.

I limiti di spesa per gli interventi trainanti e trainati

Per quanto concerne, infine, i limiti di spesa ammessi al Superbonus, nel caso di specie l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione è stabilito nella misura di:

  • euro 50.000 per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità abitativa (trainante);
  • euro 30.000 per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione (trainante);
  • euro 54.545,45 per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari (trainato);
  • euro 48.000 per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (trainato).

Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

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