Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi: occhio al prezzario per la verifica di congruità. Dopo la pubblicazione della circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 saranno molti i tecnici che si rifiuteranno di asseverare la congruità delle spese sostenute, soprattutto con riferimento a tutti gli interventi che godono di agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus 110%.

La verifica di congruità per il Superbonus

L’Agenzia delle Entrate afferma chiaramente che ai sensi dell’Allegato A, punto 13.1, del d.m. 6 agosto 2020, l’asseverazione attesta il costo massimo per tipologia di intervento nel rispetto dei seguenti criteri: «i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile» (lett. a); inoltre «nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I…» (lett. b).

Bonus facciate, ecobonus e sismabonus ordinari: la verifica di congruità

Con la pubblicazione del Decreto del MiSE 6 agosto 2021, relativo ai requisiti minimi ecobonus, è stato previsto che per la verifica di congruità dei costi si potesse utilizzare alternativamente il prezzario regionale o quello edito dalla casa editrice privata DEI. Questa disposizione, però, è stata da molti “allargata” anche agli altri bonus fiscali come il bonus facciate (il caso più eclatante).

Per gli altri bonus fiscali che non rientrano nel superbonus (quindi anche il bonus Facciate o ecobonus e sismabonus ordinari) l’Agenzia delle Entrate (e io personalmente lo avevo rilevato qualche settimana fa) dice chiaramente:

Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi“.

Ciò significa che per tutti gli interventi diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del Superbonus, non potranno essere utilizzati i prezzari della casa editrice privata DEI ma solo quelli predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Disposizione che farà saltare il banco di molti interventi contabilizzati utilizzando il prezzario DEI.

 

lavoripubblici

Share This