Superbonus 110% e bonus edilizi: nuove modifiche alla cessione del credito.

Il meteo di fine giugno e inizio luglio 2022 prevede temperature bollenti, soprattutto in Parlamento dove è stato avviato il percorso di conversione in legge del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) che dovrà concludersi entro il 16 luglio 2022.

Superbonus 110%: le modifiche del Decreto Aiuti

Un percorso di conversione complicato, forse più di tutti quelli che lo hanno preceduto sui quali il Parlamento non è riuscito ad incidere a causa dell’ormai consueto voto di fiducia chiesto dal Governo su testi blindati e che spesso hanno lasciato un senso di scetticismo di chi crede ancora che il potere legislativo risieda all’interno di Camera e Senato.

Ricordiamo che il Decreto Aiuti ha previsto due importanti modifiche agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio):

  • con la modifica all’art. 119, comma 8-bis è stata posticipata la data che serve per realizzare il 30% dell’intervento che serve per prorogare la scadenza del bonus al 31 dicembre 2022. Modifica che riguarda, dunque, gli edifici unifamiliari. Nel dettaglio, viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo devono essere compresi anche i lavori non agevolati;
  • con la modifica all’art. 118, comma 1 viene consentita alle banche la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Superbonus 110% e cessione del credito: nuove ipotesi di modifica

In discussione alla Camera dei Deputati è stata segnalata la principale criticità relativa alle parecchie modifiche che ha subito negli ultimi mesi la disciplina della cessione dei crediti edilizi. Criticità che ha determinato preoccupazioni tra famiglie e imprese sulle quali il Parlamento ha il dovere di intervenire, soprattutto in considerazione che ci sono oltre 5 miliardi di euro sospesi a causa del blocco della cessione dei crediti alle banche, con conseguenti gravi problemi di liquidità.

Altra problematica riguarda le tempistiche visto che a seguito delle numerose modifiche, molte famiglie non sono riuscite a inviare, entro il 29 aprile 2022, la documentazione relativa alle spese sostenute nel 2021 per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari.

Le proposte emendative della maggioranza

Partendo da questi presupposti sono stati presentati diversi pacchetti di emendamento, tra cui quelli della maggioranza che devono necessariamente essere ben analizzati:

  • proroga al 30 settembre 2022 per il supersismabonus acquisti, una misura che al momento si concluderà il 30 giugno 2022. La norma prevede, infatti, che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022;
  • nuovo intervento trainato: è stato richiesto l’inserimento tra gli interventi trainati anche quelli che riguardano l’installazione di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali, ovvero per l’installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate;
  • nuova possibile proroga per le unifamiliari che potrebbero dover realizzare il 30% dell’intervento complessivo entro il 31 ottobre 2022 per poter arrivare al 31 dicembre 2022 (scadenza che nella peggiore delle ipotesi darebbe solo 2 mesi, novembre e dicembre, per completare il restante 70% dell’intervento ma che, parlando di unifamiliari, potrebbe anche bastare);
  • nuova proroga per l’Edilizia Residenziale Pubblica (case popolari) che potrebbero utilizzare il bonus 110% fino al 31 dicembre 2025;
  • nuova proroga anche per gli IACP che potrebbero utilizzare il superbonus fino al 31 dicembre 2026, ma sulle quali è previsto che per affidamento sia necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i, e a condizione che al 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi; sino al 31 dicembre 2022, per l’acquisto di case derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico, con riferimento ai rogiti stipulati, dopo il termine dei lavori, entro la medesima data;
  • estensione della possibilità per le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere liberamente i crediti d’imposta di cui all’art. 121 del DL n. 34 del 2020, nei confronti dei correntisti corporate rientranti nella definizione europea di PMI, oltre che ai “clienti professionali privati”, anche ai soggetti in possesso di partita iva che nell’anno precedente abbiano depositato un bilancio a partire da 50.000 euro;
  • introduzione, per i crediti oggetto di acquisto successivamente al 1° gennaio 2022, della possibilità da parte dei soli soggetti bancari e assicurativi che residuino al termine del periodo ordinario di un ulteriore utilizzo all’unico fine di sottoscrivere le successive emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza non inferiore ad anni 10;
  • consentire a CDP di assistere il processo di riqualificazione energetica e antisismica dell’edilizia residenziale pubblica la si equipara ai soggetti abilitati a ricevere la cessione del credito ovvero lo sconto in fattura per gli interventi del superbonus in Edilizia Residenziale Pubblica;
  • consentire, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2021, l’utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito d’imposta non fruita entro la fine del 2022.

Le proposte emendative della Movimento 5 Stelle

Un altro pacchetto di emendamenti è stato presentato dal Movimento 5 Stelle. Ne hanno dato notizia i senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente della 1a Commissione I, e Cristiano Anastasi, membro della 10ª Commissione permanente.

Ecco le proposte del M5S:

  • viene chiesto di chiarire meglio le componenti su cui calcolare il 30% dell’intervento complessivo per le unifamiliari che vogliano utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2022;
  • estensione della cessione da parte delle banche verso le PMI (misura che potrebbe aprire il mercato dei crediti edilizi);
  • possibilità di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate;
  • inserimento della possibilità di utilizzo, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2021, anche negli anni successivi della quota di credito d’imposta non fruita entro la fine del 2022;
  • introduzione di un ulteriore comma che prevede per i crediti oggetto di acquisto successivamente al 1° gennaio 2022 la possibilità da parte dei soli soggetti bancari e assicurativi di un ulteriore utilizzo al termine di ciascun periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e non oltre il 31 dicembre 2026 all’unico fine di sottoscrivere le successive emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza non inferiore ad anni 5. Inoltre, si prevede l’esclusione della responsabilità solidale a carico degli enti creditizi cessionari, essendo ciascun procedimento ormai garantito dall’attribuzione di un codice univoco;
  • proroga al 15 settembre 2022 del termine del 29 aprile 2022 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese sostenute nel 2021, per impedire che molti contribuenti perdano la quota del credito annuale, specie se incapienti in dichiarazione dei redditi;
  • soppressione della previsione introdotta dal comma 3 dell’articolo 29-bis del DL energia n. 17/22 secondo cui le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Ne consegue che le nuove disposizioni (ulteriore cessione da parte delle banche verso altri soggetti) si applicano quindi a tutte le cessioni di credito, con particolare riferimento a quelle rimaste “incagliate”. Stando ai lavori di conversione del decreto energia citato, alla norma non si ascrivono effetti finanziari.

Risulta chiaro che l’ultima parola spetterà al Governo che sembra essere poco disponibile a nuove aperture.

 

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