Superbonus 110% e bonus edilizi: quarta cessione a rischio frode? Nuovi dubbi avanzano sulla possibilità di quarta cessione del credito inserita nel disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 17/2022, cosiddetto Decreto Bollette.

La quarta cessione

Osservazioni e suggerimenti rilevanti arrivati dal Servizio del Bilancio del Senato che riguardano le nuove disposizioni previste con l’inserimento dell’art. 29-bis al disegno di legge di conversione del D.L. n. 17/2022.

Ricordiamo, infatti, che con il nuovo articolo 29-bis sono state previste ulteriori modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che novellano, in particolare, le lettere a) e b) del comma 1, a seguito delle quali:

  • in materia di sconto in fattura, si prevede che alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione;
  • in materia di cessione dei crediti, si prevede la medesima disciplina introdotta per lo sconto in fattura.

Una quarta cessione che “dovrebbe” prendere il via con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate, a partire dal 1 maggio 2022.

I dubbi del Servizio Bilancio del Senato

Non poteva passare inosservato il commento nel dossier preparato dal Servizio di Bilancio del Senato che ha evidenziato come le disposizioni consentono una ulteriore cessione del credito di imposta, con riguardo alle sole banche, in relazione a crediti per i quali è stato esaurito il numero delle possibili cessioni, ed a favore dei soggetti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza possibilità di porre in essere ulteriori cessioni.

Viene ricordato che la materia è stata interessata da numerosi interventi normativi che hanno rimodulato le possibilità di cessione dei crediti di imposta, a seguito dei quali era stata evidenziata:

  • l’assenza di effetti finanziari negativi;
  • l’introduzione di un meccanismo di circolazione dei crediti egualmente presidiato dalla tipologia dei cessionari, i quali nei casi di cessioni successive possono essere esclusivamente soggetti qualificati.

La nuova modifica con l’introduzione di una quarta cessione ad un soggetto non qualificato (anche se proveniente da un soggetto qualificato) sulla quale il Servizio di Bilancio suggerisce al Governo maggiore attenzione e una valutazione in ordine all’impatto delle nuove previsioni rispetto all’efficacia delle azioni di contrasto alle frodi nel settore.

Quarta cessione a rischio frode secondo la Commissione del Bilancio del Senato che suggerisce di svolgere un approfondimento al fine di valutare la ragionevolezza e la coerenza della disciplina della materia in esame nel suo complesso, così come la stessa risulterà in conseguenza dei numerosi interventi che si sono succeduti nel tempo.

 

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