L’art. 10-bis del Decreto Energia prevede che l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 e dall’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, dovrà essere affidata a imprese qualificate.

La nuova disposizione si applicherà dall’1 luglio 2023 ma i suoi effetti cominceranno a sentirsi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia.

In particolare, dall’1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 e 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dovrà essere affidata ad imprese:

  • in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, della qualificazione SOA;
  • che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, documentano l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della qualificazione SOA.

In quest’ultimo caso, a decorrere dall’1 luglio 2023, la detrazione è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione.

A regime, dall’1 luglio 2023, il possesso di qualificazione SOA sarà obbligatorio.

Di.sa. sottolinea che la nuova disposizione si applicherà per tutti i contratti sottoscritti a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia.

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