Superbonus 90%: stabilito l’importo del contributo a fondo perduto

Si è chiusa lo scorso 31 ottobre la finestra temporale per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi Superbonus su edifici unifamiliari e adesso il Fisco ha reso nota la percentuale con cui verrà erogato il contributo a fondo perduto.

Superbonus 90% e contributo a fondo perduto: il provvedimento del Fisco

Il contributo a fondo perduto per interventi Superbonus 90% è stato introdotto con l’art. 9, comma 3 del D.L. n. 176/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”), che ha messo a disposizione dei beneficiari un plafond di 20 milioni di euro. Esso prevede l’erogazione di un finanziamento riservato soggetti con redditi che non superano i 15mila euro (articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, D.L. n. 34/2020) e finalizzato a coprire le spese sostenute per lavori Superbonus su edifici unifamiliari. Il contributo per altro non concorre a formare la base imponibile IRPEF.

In particolare, il contributo  “Superbonus 90%” spetta al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • il beneficiario deve essere una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • inizio lavori a partire dall’1 gennaio 2023 (restano valide le CILAS presentate in data antecedente, purché si dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, ad esempio tramite la data inizio lavori riportata sulla CILA, o mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 47 del dPR n. 445 del 2000);
  • il beneficiario deve essere titolare, alla data di inizio dei lavori, anche per quota, del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente;
  • il contribuente ha un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro, secondo il calcolo effettuato con il quoziente familiare.

I beneficiari del contributo, le spese ammesse e le modalità di erogazione sono già state previste con il Decreto del MEF del 31 luglio 2023; a questo è seguito il provvedimento del Fisco del 22 settembre 2023, che ha stabilito le date entro cui presentare le istanze, il cui numero avrebbe determinato i percentuale l’entità del contributo effettivamente erogabile.

Ed è proprio sulla base di questo calcolo che, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2023, n. 411179, è stato stabilito che fil contributo spettante ammonta al 100% della richiesta.

 

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