Le spese tecniche connesse ai lavori con Superbonus al 110% rientrano nella detrazione, le consulenze e la gestione dell’immobile no: interpello Entrate.

Le spese tecniche che rientrano fra quelle agevolabili con il Superbonus al 110% sono quelle strettamente legate all’intervento edilizio effettuato, ma le consulenze ordinarie o le attività di amministrazione del condominio o dell’edificio restano escluse. La precisazione è contenuta in un interpello dell’Agenzia delle Entrate (n.321/2021), in risposta alla domanda di un Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) sull’applicabilità della detrazione per competenze tecniche (direzione lavori, collaudi).

Il Fisco precisa che, in base alla norma (articolo 119 del dl 34/2020), «la detrazione spetta anche per spese sostenute per la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)». E ricorda anche che «gli interventi eseguiti da IACP, comunque denominati, su parti comuni di edifici interamente di loro proprietà, o effettuati in veste di gestori per conto dei comuni, proprietari degli stessi, potranno beneficiare dell’agevolazione». Ammesse anche le spese specifiche a cui si riferisce il quesito, come la direzione lavori o il collaudo, nel momento in cui si riferiscono strettamente a un intervento agevolabile con il Superbonus.

Ma qui c’è la precisazione: l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la detrazione spetta per i «costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi». Fra i quali non rientrano «gli oneri riconducibili alla gestione dei lavori anche di natura non ordinaria (straordinaria) relativi alle attività svolte in adempimento del mandato ricevuto in relazione alla gestione di un condominio oppure di edifici residenza pubblica, come gli adempimenti amministrativi che rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’ente amministratore da imputare alle spese generali. Quindi, le spese per le consulenze tecniche effettuate dall’istante che non risultano strettamente collegate alla realizzazione degli interventi non possono essere mai considerate fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non possono essere oggetto né di sconto in fattura, né di cessione del credito.

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