Il 27 maggio è entrato in vigore l’obbligo del contratto collettivo nei lavori agevolati con i bonus edilizi.

I lavori edili avviati successivamente a tale data, che concorrono alla realizzazione di un’opera di importo complessivo superiore a 70mila euro, possono essere agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi solo se affidati ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 81/2008.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che i seguenti contratti collettivi posseggano i requisiti richiesti:
– F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
– F015;
– F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).

Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori, nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori e deve essere verificato dai soggetti preposti al rilascio del visto di conformità.

L’obbligo vale sia per i contribuenti che fruiscono direttamente delle detrazioni in dichiarazione dei redditi sia per quelli che optano per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Di.sa. ricorda che se il contratto collettivo non è indicato nelle fatture relative all’esecuzione dei lavori, il committente non perde l’agevolazione a condizione che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento.

Il contribuente che, per errore, non ha indicato il contratto collettivo nella fattura, in sede di richiesta del visto di conformità deve presentare un’autodichiarazione dell’impresa che attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura.

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