Accesso agli atti e tempestività dei motivi aggiunti. Questa la cronistoria del fatto scrutinato dal siculo Collegio

  • la stazione appaltante ha comunicato al ricorrente l’aggiudicazione definitiva in data 3 giugno 2019;
  • la società ricorrente ha avanzato istanza di accesso agli atti di gara in data 12 giugno 2019;
  • la stazione appaltante, con nota di riscontro di venerdì 21 giugno 2019, ha accolto l’istanza, dichiarando che i documenti sarebbero stati disponibili dal lunedì al venerdì;
  • il martedì successivo, ossia il 25 giugno 2019, la società ricorrente ha effettuato l’accesso, acquisendo la disponibilità dei documenti richiesti;
  • i motivi aggiunti sono stati notificati il 22 luglio 2019.

I motivi aggiunti sono da ritenersi tempestivi?

Ecco il responso di Tar Sicilia, Palermo,sez. II, 16 ottobre 2019,n. 2404.“Deve preliminarmente osservarsi che, così per la proposizione di motivi aggiunti come per quella del ricorso introduttivo, non è possibile consentire alla concorrente di procrastinare ad libitum l’accesso e far decorrere poi dal suo concreto esercizio il termine per impugnare gli atti di una pubblica gara; infatti una diversa soluzione, che ammettesse un differimento del termine per impugnare senza precisi limiti temporali, esporrebbe l’azione amministrativa, ispirata soprattutto nel settore dei pubblici appalti ad esigenze di celerità e certezza, all’inconveniente di poter essere in ogni tempo sindacata in sede giurisdizionale semplicemente differendo l’accesso agli atti di gara.

D’altro canto, l’art. 120, co. 5 c.p.a., esplicitamente riferisce il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione relativa all’aggiudicazione definitiva anche alla proposizione di motivi aggiunti: “Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto”.Una rigida applicazione di tale disposizione, tuttavia, rischierebbe di porsi in contrasto con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), che impone di ritenere che la mancata o tardiva ostensione dei documenti di gara da parte dell’amministrazione non possa impedire l’accesso alla tutela giurisdizionale; fermo restando l’onere, per il privato, di attivarsi prontamente, specie nel settore degli appalti pubblici, per accedere ai documenti relativi al provvedimento lesivo.Il Collegio, dunque, ritiene che la questione possa essere risolta nei seguenti termini.

Il termine di trenta giorni di cui al citato comma 5 opera senza deroghe con riferimento al provvedimento di aggiudicazione definitiva, che il concorrente dovrà impugnare con il ricorso introduttivo; quanto ai motivi aggiunti, con i quali far valere vizi ulteriori degli atti di gara, il termine in questione deve decorrere dalla conoscenza di tali atti, che siano resi disponibili dalla stazione appaltante. Da tale termine, tuttavia, va sottratto il tempo intercorrente tra la conoscenza dell’atto lesivo (provvedimento di aggiudicazione definitiva) e la proposizione dell’istanza di accesso di accesso agli atti: il tempo che il privato abbia impiegato per l’esercizio del diritto di accesso, invero, non può valere quale immotivata proroga del termine di legge.

Nel caso di specie, alla luce dei principi appena esposti, i motivi aggiunti risultano tardivamente proposti: dal termine di trenta giorni decorrente dall’accesso agli atti (intervenuto il 25 giugno 2019), vanno infatti sottratti i nove giorni intercorrenti tra la conoscenza dell’atto lesivo e la proposizione dell’istanza di accesso; i motivi aggiunti, proposti il 22 luglio 2019, sono, dunque, tardivi”.

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