Termine per ricorrere e conoscenza dei vizi: nessun ricorso al buio. Non si può costringere il concorrente a proporre un “ricorso al buio”, prima ancora dell’accesso agli atti: il termine per il ricorso non decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, se da questa non sono ancora evincibili i vizi dei provvedimenti amministrativi.I principi di parità delle parti e di effettività della tutela, oltre che l’alto ammontare del contributo unificato, impongono di evitare di onerare un privato, leso da un provvedimento negativo, di impugnare “al buio” il provvedimento, prima di avere avuto una conoscenza effettiva dei vizi.Il TAR Liguria accoglie a questo proposito l’interpretazione più rigorosa della “piena conoscenza” dei vizi, cioè della conoscenza necessaria a fare decorrere il termine di impugnazione degli atti.Con particole riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, la comunicazione di cui all’art. 76 del Codice Appalti non è sufficiente a fare decorrere i termini per impugnare i provvedimenti di aggiudicazione ed esclusione, se i vizi non sono immediatamente evincibili.La precedente prassi del ricorso al buio, secondo la sentenza in commento, non appare più ammissibile alla luce dei principi nazionali e comunitari.La parte, infatti, non può essere costretta ad impugnare un provvedimento con un ricorso che fin dall’inizio sa essere infondato, solo al fine di non decadere dalla possibilità di impugnare con motivi aggiunti lo stesso provvedimento, quando gli eventuali vizi saranno effettivamente conosciuti. 

Il ricorso al buio nelle gare di appalto

In materia di gare pubbliche una simile conclusione è in contrasto con il principio di parità delle parti e di effettività della tutela e con la disciplina prevista dalla normativa in materia di contributo unificato.Secondo i giudici amministrativi, qualora dal provvedimento comunicato, secondo una valutazione oggettiva, non siano evincibili vizi il termine dovrà essere differito, diversamente il termine decorrerà dalla comunicazione del provvedimento.Alla luce di quanto sopra, è stato ritenuto che il termine per impugnare la valutazione dell’anomalia decorresse non dalla comunicazione del provvedimento, ma dalla conoscenza dei verbali di valutazione dell’anomalia.

Il ricorso al buio e l’ingente valore del contributo unificato in materia di appalti

A giustificare la conclusione del T.A.R. viene anche una richiamata una considerazione di natura pratica e fiscale: l’elevatissimo costo in termini di contributo unificato di un ricorso in materia di appalti.Richiedere il pagamento del contributo unificato a fronte di un ricorso all’inizio sicuramente infondato, come quello “al buio”, significherebbe rendere eccessivamente difficile l’accesso alla tutela giurisdizionale e introdurre una imposta sul diritto di accesso che è contraria a tutta la disciplina di materia.Infatti, secondo la sentenza, il ricorso al buio in attesa dell’accesso diventerebbe un onere economico per l’istanza di accesso che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, l. 241/90, è gratuita.

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