Se la vecchia attestazione SOA scade di sabato e la nuova ha validità dal lunedì successivo, il principio di continuità dei requisiti è rispettato.

Il giorno non coperto dall’attestazione Soa non rileva, trattandosi di un giorno festivo.

Questo il principio sancito dal Tar Campania, Napoli, Sez. I, 26/ 03/ 2020, n.1264, che nel respingere il ricorso avverso l’aggiudicazione, si esprime anche su questa censura, incentrata sulla perdita del possesso dei requisiti nel corso della procedura di gara.

Con un quarto motivo di ricorso, la ricorrente contesta che, la controinteressata, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché avrebbe presentato in gara, una certificazione SOA, la cui scadenza quinquennale si è verificata il 27 aprile 2019, durante quindi la procedura di gara.

Anche tale motivo di ricorso è infondato.

Rileva il Collegio che, la controinteressata, ha prodotto in giudizio una nuova attestazione SOA n. …, per la categoria OG 1, richiesta dal disciplinare di gara, con decorrenza dal 29 aprile 2019.

Considerando che il 28 aprile 2019 era un giorno festivo (domenica) può ritenersi, comunque, rispettato il principio di continuità tra vecchia attestazione Soa (nr. ………., con scadenza fissata al 27 aprile 2019) e nuova attestazione Soa (nr. ………, con inizio di vigenza dal 29 aprile 2019), in quanto la controinteressata ha sostanzialmente dimostrato di possedere una valida attestazione Soa dalla scadenza dei termini fissati per l’offerta fino a tutto il periodo necessario per eseguire il contratto.

La circostanza che un giorno non sia coperto dall’attestazione Soa non rileva trattandosi di un giorno festivo.

Di.Sa precisa che la controinteressata ha anche prodotto il contratto per l’attestazione Soa stipulato con l’ente certificatore in data 22.1.2019, prima, quindi, dei 90 giorni dalla scadenza dell’attestazione Soa nr. ……….. Il ricorso viene quindi respinto.

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