Le stazioni appaltanti devono velocizzare le procedure per l’ affidamento di appalti per fronteggiare le ripercussioni economiche negative a seguito della pandemia causata dal Covid-19, gestite attraverso le procedure facilitate disciplinate dal decreto semplificazioni; e in caso di superamento dei termini, si possono avere importanti conseguenze per il Responsabile unico del procedimento o per l’ operatore economico.

Si precisa che il percorso deve essere concretizzato nel sottosoglia in due mesi per gli affidamenti diretti e in quattro mesi per le procedure con confronto competitivo, mentre nel soprasoglia entro un periodo massimo di sei mesi. La mancata osservanza dei termini di conclusione delle procedure di affidamento, la mancata tempestiva ottoscrizione del contratto e il tardivo avvio dell’ esecuzione dello stesso, possono essere misurati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’ operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’ operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che deve essere formalizzata immediatamente dalla stazione appaltante, operando di diritto.

Di.Sa afferma che le stazioni appaltanti devono programmare accuratamente le procedure, definendo un cronoprogramma per la fase di affidamento, impegnativo per tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nella gara, e che il responsabile unico del procedimento deve dar seguito, in modo tempestivo ed efficace, alle attività di propria competenza e sollecitare quelle degli altri soggetti che intervengono nella procedura.

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