Superbonus 110% e visto di conformità: nuove linee guida. La Fondazione dei commercialisti ha pubblicato le nuove linee guida e le check list dedicate per l’apposizione del visto di conformità in caso di cessione del credito o sconto in caso di interventi edilizi, il cosidetto superbonus 110%.

Le disposizioni in materia di superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Superbonus e visto di conformità, le nuove linee guida

In particolare, la Fondazione dei commercialisti fornisce un quadro d’insieme dei controlli che devono essere effettuati per l’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate, per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.
Il documento emanato in data 26 novembre descrive brevemente quali sono le caratteristiche degli interventi sugli immobili che nel caso di cessione della detrazione o sconto in futuro richiedono l’apposizione del visto di conformità e idonea dichiarazione.

Il visto di conformità e le check list

Il visto di conformità, in particolare, è rilasciato secondo quanto disposto dall’art. 35, DLgs 241/1997 (visto leggero) dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a:

  • verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati,
  • verificare la corrispondenza documentale con quanto necessario ad ottenere la detrazione del 110%.

La verifica documentale

Emerge dal documento della FNC che si tratta di una verifica documentale e non di una verifica che entra nel merito della bontà dei lavori, infatti per tale ultimo aspetto è il tecnico dei lavori che rilascia le asseverazioni ad essere responsabile. Il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità si accerta “semplicemente” che a livello documentale, tutte le pezze giustificative siano correttamente presenti.

La polizza assicurativa

Un chiarimento importante riguarda la polizza assicurativa del professionista chiamato a vistare, che deve considerare un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità e certificazioni tributarie rilasciate (i visti c.d. “pesanti”) e che comunque non deve essere inferiore a 3 milioni di euro.

In merito, il documento della fondazione ritiene che la polizza di assicurazione eventualmente già sottoscritta tra il professionista e la compagnia assicurativa di fiducia per il visto di conformità sulle dichiarazione fiscali possa valere anche per il visti di conformità apposti sulle comunicazioni dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto della fattura relativi al superbonus. È

L’oggetto della verifica documentale

Nella verifica documentale culminante con l’apposizione del visto di conformità, il professionista non sarà chiamato a sondare il possesso di redditi imponibili del contribuente: infatti in base ad una interpretazione letterale degli articoli 119 e 121 del decreto rilancio la detrazione del superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese agevolate a prescindere dalla circostanza che i medesimi siano in possesso o meno di redditi imponibili. L’articolo 121 prevede espressamente che le disposizioni in esso contenute operino in deroga ad altre norme in materia di cessione di sconto.

Inoltre fra la documentazione necessaria da acquisire, il professionista dovrà ottenere il consenso alla cessione del credito da parte del cessionario. Si tratta di una accettazione formale dell’opzione esercitata dal contribuente dove dovranno essere riportati:

  • i dati del cessionario;
  • l’ammontare del credito ceduto;
  • la data di avvenuta accettazione da parte del cessionario medesimo.

Tali dati saranno quelli che poi andranno riportati nel modulo apposito approvato e modificato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.
L’accettazione in questione non è necessaria in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo in quanto la data di accettazione dell’opzione coincide con la data di emissione della fattura e gli ulteriori dati sopracitati sono desumibili dal documento fiscale stesso.

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