Il professionista che deve redigere un’asseverazione o apporre il visto di conformità può praticare lo sconto in fattura ai clienti, seguendo però delle regole per la corretta fatturazione dei compensi percepiti, per il rilascio dell’asseverazione o del visto e per la remunerazione dell’onere finanziario connesso allo sconto praticato.

Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 243/2022, dicendo che le spese per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità rientrano tra quelle detraibili e concorrono al raggiungimento del limite di spesa ammesso alla detrazione.

Per questi motivi la spesa per l’apposizione del visto di conformità può essere oggetto di sconto in fattura.

A seguito dell’opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l’adempimento totale o parziale dell’obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente, che può essere utilizzato in compensazione o ceduto ulteriormente.

L’Agenzia ha spiegato che, sia il corrispettivo pagato dal cliente al professionista che appone il visto di conformità, sia l’eventuale corrispettivo pattuito per l’attualizzazione del credito rientrano tra i compensi connessi alla prestazione professionale.

Di.sa. rammenta che ai fini Iva, i corrispettivi concorrono alla formazione della base imponibile e devono essere assoggettati ad aliquota ordinaria.

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