Visto di conformità e congruità delle spese, salvi i pagamenti precedenti al 12 novembre. Il Decreto Antifrode ha cambiato le regole per usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Ma cosa accade ai pagamenti effettuati appena prima del 12 novembre, data dell’entrata in vigore del Decreto Antifrode?

Con una nuova faq, l’Agenzia delle Entrate cerca di venire incontro ai contribuenti che hanno pagato i fornitori prima del 12 novembre, ma non sono riusciti a comunicare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito perché sorpresi dalle nuove regole che, per l’esercizio di una delle due opzioni, impongono il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.

Visto di conformità e congruità delle spese, il dubbio

Un contribuente ha posto all’Agenzia delle Entrate una domanda sugli adempimenti connessi al bonus ristrutturazioni. Il contribuente ha realizzato i lavori per il recupero del patrimonio edilizio e ha effettuato il pagamento in data 11 novembre 2021. Il 12 novembre 2021, però, non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.

Il contribuente ha quindi chiesto se deve applicare il regime vigente al momento del pagamento, che non prevedeva l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, oppure quello vigente a partire dal 12 novembre, che prevede i due adempimenti aggiuntivi.

Visto conformità e congruità spese, quando non sono obbligatori

L’Agenzia ha ricordato che l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica dal 12 novembre 2021.

L’Agenzia ritiene tuttavia che debbano essere tutelati i contribuenti che abbiano assolto i pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, prima del 12 novembre 2021.

In questi casi, anche se la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non è stata ancora inviata, il contribuente non deve dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese.

Visto conformità e congruità spese, nuovi modelli entro il 26 novembre

Nella Faq si legge che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre. Questo significa che potrebbero essere messi a punto modelli specifici per abbracciare queste particolari casistiche.

Le procedure di controllo preventivo e sospensione devono invece essere sempre applicate.

 

edilportale

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