Bonus edilizi e asseverazioni false, ok al sequestro del denaro non collegato all’illecito

Quali sono le anomalie delle asseverazioni che fanno scattare i controlli? Cosa accade al professionista che redige un’asseverazione che poi si rivela falsa?

A queste domande ha risposto la Cassazione con due sentenze molto simili: la 42009/2022 e la 42010/2022, depositate entrambe lo scorso 13 ottobre.

I due casi riguardano due professionisti, considerati colpevoli di aver redatto asseverazioni false. I due professionisti, puniti con il sequestro di somme di denaro pari ai profitti ottenuti grazie alle false asseverazioni, hanno presentato ricorso sostenendo che non ci fosse alcuna correlazione tra il denaro sequestrato, appartenente ai propri beni personali, e quello derivante dalla truffa.

Bonus edilizi e asseverazioni, le anomalie

In uno dei casi, il professionista indagato ha firmato 139 asseverazioni per un consorzio che ha realizzato una serie di interventi.

I controlli sono scattati per alcune anomalie.
1. La firma è risultata non autografa, sempre uguale perché apposta attraverso un file immagine.

2. Le asseverazioni si riferiscono tutte al primo SAL del 30%, mentre mancano quelle relative al resto dei lavori.

3. Non è stato allegato l’APE post intervento, che invece è richiesto dalla normativa sul Superbonus.

4. Il computo metrico allegato è quasi sempre non pertinente all’importo complessivo dei lavori e non coincide con quanto dichiarato nell’asseverazione.

5. In alcuni casi è dichiarato che l’edificio su cui si realizzano gli interventi si trova in uno dei Comuni del cratere sismico, circostanza che dà diritto a una maggiorazione del 50% del Superbonus.

6. Nelle asseverazioni manca il protocollo della relazione tecnica che deve essere depositata in Comune prima dell’inizio dei lavori.

7. Le assicurazioni professionali, che ogni professionista dovrebbe sottoscrivere, sostenendo le relative spese, sono state pagate dal committente.

Nel secondo caso, i lavori non sono stati realizzati e l’attività di falsificazione ha riguardato sia le asseverazioni sia i visti di conformità.

Asseverazioni false e sequestro del denaro

In entrambi i casi, per i professionisti è stato disposto il sequestro di una somma di denaro pari ai profitti realizzati con le asseverazioni false. In realtà, le somme sequestrate, rinvenute sui conti correnti dei professionisti, sono risultate inferiori.

I professionisti si sono opposti al sequestro lamentando che il denaro sequestrato fosse personale e non collegato alle attività illecite.

La Cassazione ha respinto i ricorsi affermando che il denaro ha una natura fungibile. Questo significa che, in presenza di un profitto illecito, non è rilevante che il denaro sia effettivamente transitato su quel conto né che il denaro materialmente sequestrato derivi direttamente dall’illecito.

I giudici hanno spiegato che, in considerazione della fungibilità del denaro, può essere confiscata qualsiasi somma di denaro corrispondente al profitto derivante da attività illecita.

In altre parole, al professionista che si è arricchito con un’asseverazione falsa può essere confiscata anche una somma di denaro guadagnata con un’attività regolare.

 

edilportale

 

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