La distinzione tra fornitura semplice e fornitura con posa in opera, nelle gare pubbliche, si riflette direttamente sull’offerta, perché da questa qualificazione deriva l’obbligo di indicare i costi della manodopera.

E’ su questo principio che si sviluppa la sentenza del TAR Lazio, sez. Roma III-quater, del 14 aprile 2026, n. 6724.

La controversia nasce nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento di una fornitura.

Il concorrente secondo classificato ha impugnato l’esito della gara sostenendo che l’aggiudicataria avesse indicato i costi della manodopera in misura pari a zero, in modo non coerente con la natura dell’appalto, che non si esauriva nella semplice consegna, ma comprendeva una serie di attività ulteriori tali da rendere necessario indicare i costi del lavoro ai sensi dell’art. 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso esaminato, il capitolato non si limitava alla consegna delle apparecchiature, ma prevedeva una serie di prestazioni strettamente collegate al loro utilizzo, tra cui installazione, messa in funzione, manutenzione, aggiornamenti, formazione del personale e supporto tecnico.

Da qui la conclusione: l’appalto non può essere qualificato come fornitura senza posa in opera, ma rientra in una prestazione più ampia, che comprende tutte le attività necessarie al funzionamento delle apparecchiature.

Di conseguenza, l’eccezione prevista dall’art. 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 non è applicabile e torna operativa la regola generale che impone l’indicazione dei costi della manodopera.

L’art. 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023, infatti, stabilisce che nell’offerta economica l’operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, escludendo tale obbligo nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Di.sa. conclude che, quando la fornitura è accompagnata da attività che rendono il bene utilizzabile, l’obbligo di indicare i costi della manodopera è pienamente operante e la sua omissione non può essere considerata marginale.

 

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