Superbonus: è game over per il 110% ma è probabile il mini rinvio

Dopo le dichiarazioni che hanno preceduto le elezioni nazionali di settembre, ha fatto sorprendere tutti il pacchetto di modifiche sul superbonus 110% contenute all’interno dell’art. 9 del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) e se qualcuno sperasse ancora in qualche colpo di scena in sede di conversione in legge dovrà necessariamente ricredersi.

Decreto Aiuti-quater: giochi finiti per il Superbonus 110%

Benché in Senato si sia avviata la discussione preparatoria al voto d’aula che si terrà la prossima settimana, considerati i tempi parlamentari e la scadenza del 17 gennaio 2023, le certezze sulle modifiche che arriveranno in sede di conversione del Decreto Aiuti-quater restano sul piano delle dichiarazioni delle forze di maggioranza rese sui social o alla stampa.

Una cosa, però, è certa: il superbonus 110% è finito almeno per i principali soggetti che ne hanno beneficiato in questi anni ovvero condomini e persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari o composti da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate e unità immobiliari autonome e funzionalmente indipendenti.

Al momento, considerata l’attuale versione del Decreto Aiuti-quater, per questi soggetti dall’1 gennaio 2023 le possibilità di utilizzo del superbonus con aliquota al 110% saranno limitate:

  • ai condomini e alle persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate che alla data 25 novembre 2022 hanno già presentato la CILAS e, limitatamente ai condomini, hanno già deliberato l’esecuzione dei lavori entro il 25 novembre 2022 oppure agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • alle persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari o u.i. autonome e indipendenti che al 30 settembre 2022 hanno già completato il 30% dell’intervento complessivo e potranno utilizzare il bonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023.

Miniproroga per le CILAS

Uno dei punti chiave su cui si è concentrata la discussione è la data del 25 novembre 2022 necessaria per la presentazione della CILAS per i soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio.

L’idea diffusa è prorogare questa data al 31 dicembre 2022 mantenendo però una stretta sulla delibera necessaria per i condomini che sarà confermata al 24 novembre 2022 e sulla quale saranno previste pesanti sanzioni per gli amministratori che faranno “carte false”.

In realtà non si comprende l’utilità di una proroga al 31 dicembre 2022 che arriverà proprio a ridosso di questa data e la speranza, soprattutto dei tecnici, è per un ripensamento affinché insieme al capodanno i progettisti non saranno costretti ad un nuovo tour de force per la presentazione delle CILAS (come già accaduto il 25 novembre scorso).

La riduzione del Superbonus al 90%

Confermata, invece, la riduzione dell’aliquota al 90% che sembrerebbe sia stata prevista per contrastare gli effetti indesiderati sul piano dei costi dei materiali e degli interventi oltre che per contenere la spesa dell’erario.

Il nuovo Superbonus 90% certamente potrà essere utilizzato sulle spese sostenute dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per i nuovi interventi avviati dall’1 gennaio 2023 stesso dalle persone fisiche con le seguenti condizioni:

  • dovranno essere proprietari dell’immobile oppure essere titolari di un diritto reale di godimento;
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese (saltano le seconde case);
  • il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato “reddito di riferimento” che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio (introdotto dal Decreto Aiuti-quater).

Relativamente ai condomini e alle persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate si dovrà sciogliere il dubbio della data di presentazione della CILAS per avere un quadro definitivo. Nelle more la norma prevede che gli interventi avviati con CILAS presentata a partire dall’26 novembre 2022 si dovrà utilizzare l’aliquota del 90% sulle spese sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023. Poi l’aliquota diminuirà progressivamente:

  • al 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • al 65% per le spese sostenute nel 2025.

È chiaro, però, che oltre alla conversione in legge del Decreto Aiuti-quater si dovrà attendere anche la Legge di Bilancio 2023 che potrebbe confermare o ribaltare qualsiasi ragionamento.

 

lavoripubblici

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