Indipendenza funzionale e accesso autonomo, le condizioni per il superbonus 110%. Indipendenza funzionale, 3 impianti esclusivi su 4, accesso autonomo dall’esterno. I requisiti in base ai quali verificare se un immobile residenziale può fruire del superbonus 110% sono stati spiegati dall’Agenzia delle Entrate in due nuove Risposte.

Con la Risposta 115 del 16 febbraio 2021, l’Agenzia ha affermato che il proprietario di un immobile autonomo ad uso residenziale che condivide con un’altra unità lo scarico di fogna può fruire del superbonus 110%, a patto che l’abitazione sia ‘funzionalmente indipendente’, cioè dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva fra acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento, e disponga di un accesso autonomo dall’esterno, oltre al fatto che siano rispettate le altre condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa.

Con la Risposta 116 del 16 febbraio 2021, invece, viene ribadito che può beneficiare del superbonus il comproprietario di un’abitazione, disposta su due piani, che costituisce porzione di un più ampio immobile, suddiviso in più alloggi residenziali, dotata di un accesso autonomo e in via esclusiva di un serbatoio di gas, di un impianto di riscaldamento, di un impianto elettrico, nonché in via non esclusiva di un impianto idrico appartenente ad una utenza comune, con contatore esclusivo di ripartizione e contabilizzazione, e di impianti di deiezione e depurazione dei reflui civili esclusivi solo finché non sono convogliati verso un depuratore comune.

L’unità abitativa in questione – spiega l’Agenzia – può ritenersi ‘funzionalmente indipendente’, risultando dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra impianto idrico, per il gas, per l’energia elettrica e per la climatizzazione invernale.

Indipendenza funzionale e accesso autonomo

Ricordiamo che, secondo le norme introdotte dal DL Rilancio, gli interventi ammessi al superbonus 110% devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati), singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati), edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) e unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).

Con il Decreto Agosto è stato chiarito che per accesso autonomo dall’esterno si intende “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva”.

La Legge di Bilancio 2021 ha ulteriormente spiegato il concetto di “funzionalmente indipendente”: una unità immobiliare può ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.

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