Ecobonus, sconto in fattura e cessione del credito: cosa si fa in caso di errore nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate? Cosa deve fare un’impresa che dopo aver realizzato degli interventi di riqualificazione energetica ha applicato lo sconto in fattura ma ha sbagliato la compilazione del modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate della scelta dell’opzione?

Ecobonus, sconto in fattura e cessione del credito: la domanda all’Agenzia delle Entrate

È la domanda a cui ha provveduto a rispondere l’Agenzia delle Entrate con la risposta n.590 del 15 dicembre 2020 con la quale ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di “sanare” un eventuale errore di compilazione del modello di comunicazione per l’esercizio dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o cessione del credito. Entrando nel dettaglio dell’istanza proposta, il contribuente ha evidenziato di aver effettuato, nel corso dell’anno 2019, alcuni interventi di riqualificazione energetica, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ecobonus). In riferimento a tali interventi i committenti hanno richiesto la possibilità di optare per lo sconto in fattura con conseguente possibilità per l’impresa di recuperare lo sconto come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

Conseguentemente le fatture sono state emesse correttamente con l’evidenziazione del relativo sconto e della corretta dicitura e le transazioni con i committenti si sono pertanto tutte concluse favorevolmente.

L’istante ha riferito che, tuttavia, in sede di comunicazione del modulo “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati sulle singole unità immobiliari” ha barrato la casella A “cessione del credito” anziché la casella B “contributo sotto forma di sconto” e che “ha altresì inserito la tipologia del cessionario “1” che andava compilata solo in caso di cessione del credito e non per l’ipotesi di sconto in fattura. A conferma di quanto detto l’istante ha prodotto, tra l’altro, le fatture emesse, i bonifici ricevuti, le ricevute delle comunicazioni delle opzioni relative agli interventi di efficienza energetica e adeguamento sismico effettuate dai committenti. In particolare, dalle ricevute delle comunicazioni emerge la scelta in merito alla cessione del credito effettuata dagli stessi committenti.

Per questo ha chiesto come sanare una situazione che non gli consentirebbe di recuperare il credito.

Ecobonus: la detrazione per gli interventi di efficienza energetica

In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intervento oggetto dell’istanza riguarda l’articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, il comma 3.1 – affiancando quello, alternativo, già previsto al comma 2-sexies, del medesimo art. 14 del decreto legge n. 63/2013 – ampliando, dunque, le modalità di fruizione del beneficio correlato alla realizzazione degli interventi agevolati – con cui è stato previsto (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2019) che per gli interventi di efficienza energetica indicati nel medesimo articolo 14:

«il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[…]».

Con Provvedimento nel Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. 660057 sono state definite le modalità attuative per la fruizione delle detrazioni fiscali in caso di applicazione dello “sconto sul corrispettivo dovuto” dal beneficiario o della “cessione” del credito corrispondente – sotto forma di credito d’imposta compensabile tramite modello F24, oppure mediante successiva cessione a soggetti terzi.

Tale provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha disciplinato l’invio, da parte del soggetto avente diritto, di una comunicazione per l’esercizio dell’opzione per il cd. sconto in fattura o cessione del credito, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (a pena di inefficacia), mediante utilizzo del modulo allegato al provvedimento medesimo o mediante utilizzo delle funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per consentire ai fornitori l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta tramite modello F24, inoltre, è stato istituito con la risoluzione del 20 novembre 2019, n. 96/E il codice tributo “6908” denominato «ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto legge n. 63/2013 e succ. modif.».

Ecobonus, sconto in fattura e cessione del credito: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Ciò premesso, in caso di errata compilazione del modello di comunicazione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si determina l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito da parte degli stessi o del fornitore/cessionario.

Nel caso di specie, tenuto conto che l’onere di compilare la citata comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica oggetto dell’istanza riguarda i soggetti beneficiari delle detrazioni (i quali, con la sottoscrizione del modello, autorizzano l’Agenzia delle Entrate a rendere visibili ai cessionari o ai fornitori che applicano lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici), secondo l’Agenzia delle Entrate spetta ai clienti (committenti dell’istante, in qualità di fruitori dell’agevolazione) segnalare agli Uffici dell’Agenzia competenti la volontà di modificare l’originaria scelta operata.

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