Superbonus 110% e CCNL Edilizia, obbligo confermato.

Mancano ormai pochi giorni all’entrata a regime dell’obbligo di applicazione del CCNL edilizia in caso di lavori Superbonus e non solo. La conferma definitiva arriva con la conversione in legge n.51/2022 del D.L. n. 21/2022, e in particolare con l’art. 23-bis del provvedimento.

Obbligo CCNL Edilizia per opere Superbonus: le nuove disposizioni

Con il nuovo testo della disposizione, è stato modificato il comma 43-bis dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022): esso adesso prevede che per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo complessivamente superiore a 70.000 euro, le agevolazioni previste per alcuni bonus fiscali possono essere concesse solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il CCNL applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, va riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’agenzia delle Entrate verificherà l’effettiva applicazione del contratto collettivo attraverso l’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.

Ambiti di applicazione

Con l’entrata a regime dell’obbligo, diventerà sostanzialmente efficace quanto stabilito dall’art. 28-quater del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni Ter), introdotto con la legge di conversione n.25/2022, recante “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Le agevolazioni fiscali per le quali è previsto l’utilizzo obbligatorio del CCNL Edlizia sono

  • Superbonus 110%;
  • Bonus barriere architettoniche 75%;
  • Adeguamento ambienti di lavoro 60%
  • Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall’art. 119 e 119-ter del D.L. Rilancio, qualora venga esercitata una delle opzioni previste dall’articolo 121 del Dl 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito);
  • Bonus Facciate;
  • Bonus Verde;
  • Bonus Mobili

Le disposizioni si applicheranno anche in caso di subappalto: come previsto all’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), i subappaltatori devono infatti garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito.

 

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