Superbonus 110% e Condomini: ecco l’emendamento del Governo con il mini rinvio

Superbonus 110% e condomini: qualcosa cambierà entro il 31 dicembre 2022. Lo prevede un emendamento presentato in tarda notte di ieri al disegno di Legge di Bilancio 2023 che, tra le tante cose, sostituisce integralmente il comma 2, art. 9 del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater).

Superbonus 110% e Condomini: lo stato dell’arte

Relativamente ai condomini e alle persone fisiche proprietarie e/o comproprietarie di edifici da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate, ovvero i soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), l’attuale versione del Decreto Aiuti-quater ha previsto una rimodulazione dell’incentivo che a partire dalle spese sostenute nel 2023 diminuirà dal 110% al 90%.

È stata anche prevista una eccezione per la quale la rimodulazione dell’incentivo non si applica:

a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto-Legge n. 34/2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo

L’emendamento alla Legge di Bilancio 2023

Nella tarda serata di ieri è stato presentato dal Governo l’emendamento 4.1000 interamente sostitutivo del Disegno di Legge di Bilancio 2023 che, tra le altre cose, aggiunge all’articolo 153 il seguente comma 18.

Questo comma sostituisce integralmente il comma 2, art. 9 del Decreto Aiuti-quater (nel frattempo abrogato nel percorso di conversione in legge) prevedendo che la rimodulazione dell’incentivo non si applica:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n.34 del 2020, la comunicazione dì inizio lavori asseverata (CILA)
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòminì non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto­ legge n.34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del presente decreto-legge e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n.34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

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