Superbonus, condomini e unifamiliari: a chi spetterà l’aliquota del 110%?

Nell’attesa che il provvedimento approvato dal Governo, il cosiddetto Decreto Legge Aiuti quater, approdi in Gazzetta Ufficiale per rendere effettive (e reali) le modifiche alle detrazioni fiscali del 110%, hanno fatto discutere le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, da cui sembrerebbe lontana la volontà di affrontare il problema del blocco delle cessioni dei crediti fiscali che ha ormai messo in ginocchio il comparto dell’edilizia.

Superbonus 110%: sblocco dei crediti sempre più lontano

Un problema su cui si parla di trovare una soluzione da marzo 2022 (con la conversione in legge del Decreto Legge n. 4/2022, cosiddetto Decreto Sostegni-ter) ma che da gennaio 2022 ha prodotto 10 provvedimenti di modifica che non solo non sono riusciti a risolvere il problema ma, se possibile, l’hanno ulteriormente ingarbugliato.

E dopo le 8 sentenze della Corte di Cassazione, la gravità della situazione è peggiorata con il blocco dell’ultimo vero cessionario rimasto, ovvero Poste Italiane di cui qualcuno diceva sarebbe stata una sospensione momentanea per aggiornare la piattaforma ma che dopo oltre una settimana è ancora bloccata.

Superbonus 110%: cosa cambia con il Decreto Aiuti quater

Ma mentre il comparto edile riconosce nel blocco della cessione il vero grande e grave problema da risolvere, il Governo ha deciso di intervenire modificando nuovamente le regole in corsa per l’utilizzo del superbonus.

L’art. 7 della bozza di Decreto Aiuti quater agisce sui principali soggetti beneficiari del superbonus:

  • gli edifici unifamiliari (art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio);
  • condomini ed edifici plurifamiliari fino a 4 u.i. e unico proprietario (art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio).

Per le unifamiliari che al 30 settembre 2022 hanno già eseguito il 30% dell’intervento complessivo, viene data la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese sostenute fino al 31 marzo 2022. Per gli stessi beneficiari viene aperta una nuova finestra temporale dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ma con aliquota al 90% e due specifici paletti:

  • l’edificio deve essere abitazione principale;
  • il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (calcolato con un procedimento già descritto su queste pagine).

Per condomini ed edifici plurifamiliari fino a 4 u.i. è prevista la diminuzione dell’aliquota al 90% già a partire dalle spese sostenute dall’1 gennaio 2023 ma con la possibilità di mantenere il 110% solo a determinate condizioni.

Superbonus e condomini: le condizioni per mantenere l’aliquota del 110%

Nel dettaglio viene previsto che quest’ultima modifica non si applica agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022 (ma potrebbe essere modificata nel 31 dicembre 2022), risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Sostanzialmente i condomini interessati all’intervento di superbonus e a mantenere l’aliquota del 110% sulle spese sostenute nel 2023, dovranno entro il 25 novembre 2022:

  • trovare un tecnico per la progettazione e un’impresa per l’esecuzione dei lavori;
  • progettare gli interventi;
  • deliberare l’approvazione dei lavori in assemblea condominiale;
  • presentare la CILAS.

La modifica che apporterà il Governo servirà, dunque, ancora una volta solo a complicare il lavoro dei professionisti che si troveranno pressati dai loro committenti per riuscire a presentare le carte entro la data scelta dall’Esecutivo e ad aumentare nuovamente i dati Enea di novembre.

 

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