Superbonus e cessione del credito: riapre Poste Italiane, ecco tutti i dettagli

Con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni che volevano prima la conversione in legge del Decreto Legge n. 104/2023 (Decreto Asset), riapre ufficialmente il canale di cessione dei crediti edilizi di Poste Italiane.

Riapertura cessione: il comunicato di Poste

Ad informarlo è proprio Poste Italiane che in un comunicato stampa scrive:

Gentili clienti,
a partire dal 3 ottobre 2023, Poste Italiane riattiva la piattaforma per l’acquisto dei crediti di imposta dopo una temporanea sospensione finalizzata all’adeguamento delle procedure di controllo, elaborazione, acquisizione delle pratiche a quanto disciplinato dai molteplici interventi legislativi in materia.
Dal momento della riattivazione Poste Italiane valuta l’acquisto dei crediti d’imposta unicamente da soggetti persone fisiche che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni).
Poste Italiane non assume alcun obbligo a contrarre, riservandosi di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’eventuale accettazione delle singole richieste di cessione.
Chiunque voglia chiedere la cessione del proprio credito d’imposta a Poste Italiane è invitato a leggere con attenzione i paragrafi che seguono al fine di valutare con piena consapevolezza i requisiti oggettivi e soggettivi, il set documentale richiesto e la tempistica del processo.
Si precisa che la comunicazione di cessione sul sito di Agenzia delle Entrate deve essere effettuata solo dopo aver ricevuto l’accettazione contrattuale della proposta da parte di Poste Italiane, secondo quanto specificato di seguito
“.

Poste Italiane: tutto su chi e cosa può cedere

Al piede del comunicato Poste Italiane fornisce tutte le informazioni relative a:

  • chi può richiedere la cessione del credito d’imposta
  • quali crediti d’imposta si possono cedere
  • il corrispettivo di cessione dei crediti d’imposta a poste italiane
  • principali controlli soggettivi e documentali e verifiche in ufficio postale
  • principale documentazione richiesta
  • tempistiche

Di seguito tutte le informazioni ufficiali.

Chi può richiedere la cessione del credito d’imposta

Viene confermato che il servizio di cessione è rivolto esclusivamente alle persone fisiche che siano titolari originari di un credito d’imposta e che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni).

Poste Italiane, dunque, al momento non acquista nessun credito d’imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura.

Il Servizio di richiesta di cessione del credito di imposta è riservato ai privati titolari di un conto corrente BancoPosta ed è accessibile esclusivamente attraverso la procedura online, per la quale occorre essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ottenute da qualsiasi provider.

Tutte le comunicazioni tra il cliente e Poste Italiane sono effettuate tramite e-mail. L’iter di richiesta della cessione dei crediti d’imposta prevede l’indicazione, da parte del cliente, di una casella e-mail che deve essere verificata con frequenza, in quanto Poste Italiane inoltra ogni richiesta di informazioni e documentazione unicamente con questa modalità, comunicando le relative tempistiche che devono essere rispettate ai fini della presentazione e successiva lavorazione della richiesta.

Per la cessione del credito d’imposta, Poste Italiane effettua specifici controlli sul set documentale che viene fornito dal cliente ai fini della verifica del rispetto di alcuni requisiti sia soggettivi che oggettivi.

Il cliente, sino all’accettazione da parte di Poste Italiane sulla piattaforma cessioni crediti d’imposta dell’Agenzia delle Entrate, può recedere dalla richiesta di cessione senza penali mediante l’apposita funzione di annullamento online disponibile sulla pagina della cessione del credito.

In particolare, Poste Italiane valuta l’acquisizione unicamente di quei crediti d’imposta in relazione alla cui cessione il cedente si sia avvalso di entrambe le figure che seguono:

  • un intermediario fiscale riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate per effettuare la trasmissione del “modulo di esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta” all’Agenzia delle Entrate.
    Si tratta dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dei responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
  • un asseveratore.
    Tale requisito è richiesto da Poste Italiane anche con riferimento a quei crediti d’imposta per i quali non sono richiesti dalla legge l’asseverazione e il visto di conformità nell’ambito del “modulo di esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta” presso l’Agenzia delle Entrate.

Quali crediti d’imposta si possono cedere

Il servizio di Poste Italiane è attivo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d’imposta (c.d. prime cessioni) e relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.

L’importo massimo cedibile è pari a 50 mila euro per cliente, anche tramite più cessioni, fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste Italiane, comprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150 mila euro. Il limite di 150 mila euro tiene conto di tutte le cessioni effettuate a Poste Italiane a partire dall’avvio del servizio nel settembre 2020.

Di seguito alcuni esempi esplicativi:

  • Esempio 1: cliente che non ha mai ceduto nulla a Poste Italiane. Può cedere fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione.
  • Esempio 2: cliente che prima della riapertura del Servizio ha ceduto 90.000 euro di crediti d’imposta a Poste Italiane. Può cedere fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione raggiungendo un massimo ceduto a Poste Italiane di 140.000 euro.
  • Esempio 3: cliente che prima della riapertura del Servizio ha ceduto 120.000 euro di crediti d’imposta a Poste Italiane. Può cedere fino ad un massimo complessivo di 30.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione raggiungendo un massimo ceduto a Poste Italiane di 150.000 euro.
  • Esempio 4: cliente che prima della riapertura del Servizio ha ceduto 150.000 euro di crediti d’imposta a Poste Italiane. Non può cedere nulla a Poste Italiane in quanto ha già raggiunto il limite di 150.000 euro con le cessioni liquidate anteriormente alla riapertura del servizio.

Di seguito il dettaglio dei crediti d’imposta cedibili a Poste Italiane:

Superbonus 110%, credito d’imposta ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), a fronte di specifici interventi in ambito efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eliminazione delle barriere architettoniche, ripartito in 5 quote annuali o in 4 quote annuali per le spese sostenute dal 2022.

Altri Bonus cedibili ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020):

  • Ecobonus ordinario (efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici), ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013 e dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;
  • Sismabonus ordinario (misure antisismiche), ai sensi dell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013, ripartito in 5 quote annuali;
  • Ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio), ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;
  • Recupero o restauro facciate, ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019, ripartito in 10 quote annuali, cedibile solo per le rate residue a partire dal 2024 in poi;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art.16-ter del DL n. 63/2013, ripartito in 10 quote annuali;
  • Eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 119-ter del Decreto Rilancio, a fronte di spese sostenute dal 1° gennaio 2022, ripartito in 5 quote annuali.

Il corrispettivo di cessione dei crediti d’imposta a Poste Italiane

Il corrispettivo che viene riconosciuto da Poste Italiane a valle dell’accettazione del credito d’imposta – previa positiva conclusione del processo di valutazione interno – è calcolato come percentuale sul valore nominale del credito d’imposta ceduto e varia in funzione della tipologia di credito d’imposta oggetto di cessione, della durata dello stesso e delle annualità cedute.

Il cliente ha la possibilità di verificare il corrispettivo concreto della cessione del suo credito di imposta nell’ambito della bozza di proposta contrattuale. Qualora il corrispettivo dovesse risultare non in linea con le sue aspettative, resta inteso che il cliente rimane libero di non sottoscrivere la proposta.

Fermo restando quanto sopra, l’importo liquidato per la cessione di crediti d’imposta con recupero, rispettivamente, in quattro, cinque e dieci anni (con cessione di tutte le annualità) è pari a:

  • 94 euro per ogni 110 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi relativi al Superbonus 110 con recupero in 4 anni (pari all’85,5% del valore nominale del credito d’imposta maturato).
  • 84,5 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari all’84,5% del valore nominale del credito d’imposta maturato).
  • 70 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari al 70% del valore nominale del credito d’imposta maturato).

Per esempio:

  • Se il costo dei lavori sostenuto nel 2023 è di 40.000 euro e il credito d’imposta è pari al 110% (Superbonus) con recupero fiscale in 4 anni (44.000 euro in 4 anni), il controvalore riconosciuto è pari a 37.620 euro. Se il credito d’imposta è pari al 90% (Superbonus) con recupero fiscale in 4 anni (36.000 euro in 4 anni), il controvalore riconosciuto è pari a 30.780 euro.
  • Se il costo dei lavori sostenuto nel 2023 è di 40.000 euro e il credito d’imposta è pari al 50% con recupero fiscale in 5 anni (20.000 euro in 5 anni), il controvalore riconosciuto è pari a 16.900 euro.
  • Se il costo dei lavori sostenuto nel 2023 è di 40.000 euro e il credito d’imposta è pari al 50% con recupero fiscale in 10 anni (20.000 euro in 10 anni), il controvalore riconosciuto è pari a 14.000 euro.

I corrispettivi sono parametrati a molteplici elementi di mercato e ai costi interni di istruttoria che potrebbero cambiare anche in funzione di eventuali ulteriori modifiche normative. Essi possono pertanto essere soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici fino alla sottoscrizione della proposta di cessione del credito di imposta. Il cliente è invitato pertanto a verificare i corrispettivi concretamente applicabili prima della sottoscrizione della proposta di cessione del credito d’imposta a Poste Italiane.

Principali controlli soggettivi e documentali e verifiche in Ufficio Postale

Al fine di valutare la possibilità di acquisire un credito d’imposta in prima cessione, Poste Italiane effettua verifiche soggettive sul richiedente e oggettive su documentazione specifica.

In particolare, in fase di identificazione del cliente, oltre ai controlli standard antiriciclaggio, Poste Italiane effettua ulteriori controlli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza di segnalazioni in CAI (Centrale Allarme Interbancaria) relative all’emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza fondi o utilizzo improprio di carte di credito, lo status “attivo” del conto corrente. L’esito negativo di questi primi controlli soggettivi impedisce l’accesso al servizio. Il conto corrente BancoPosta non deve essere tecnicamente “in rosso”, altrimenti esso viene progressivamente bloccato.

Principale documentazione richiesta

Al fine della cessione del credito d’imposta a Poste Italiane, devono essere prodotti, tra l’altro, almeno i seguenti documenti, che devono essere caricati online dal richiedente entro le tempistiche indicate di volta in volta da Poste Italiane.

Documentazione necessaria per l’istruttoria da parte di Poste Italiane

Dopo la sottoscrizione della proposta da parte del cliente è necessario fornire la documentazione richiesta tramite mail da Poste Italiane quale, a titolo esemplificativo:

  • Copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane completa del timbro professionale.
  • Dichiarazione dell’asseveratore in merito all’effettivo svolgimento dei lavori ed alla congruenza degli stessi rispetto al valore dell’immobile, completa del timbro professionale.
  • Copia della polizza assicurativa di R.C. professionale dell’asseveratore comprensiva della copia del suo documento di riconoscimento e del tesserino professionale.
  • Contratti di appalto sottoscritti tra i soggetti che hanno realizzato i lavori ed il committente oppure contratti di prestazione d’opera con eventuale certificazione SOA se prevista.
  • Titolo edilizio abilitativo degli interventi (es. CILA/CILAS/SCIA) oppure nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili nonostante non necessitino di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente.
  • Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, necessariamente con ricevuta di trasmissione, oppure nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.
  • Autodichiarazione del cliente che attesti la sussistenza di tutti i requisiti di legge, pro tempore vigenti, per la spettanza della detrazione e per la cedibilità. L’autodichiarazione deve essere datata, firmata e completata con la copia del proprio documento di riconoscimento e con il codice fiscale.
  • Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del DM del 6 agosto 2020:
    • relazione tecnica depositata presso il comune di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente, obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’art. 119 del decreto rilancio, con la relativa ricevuta di deposito;
    • APE (Attestato di Prestazione Energetica) nei casi e con le modalità di cui all’art. 7 del DM del 6 agosto 2020;

oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.

  • Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
  • Copia dei bonifici di pagamento da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato o, nei casi consentiti dalla legge, altre evidenze di pagamento.
  • Copia delle fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e un prospetto riepilogativo di quadratura con i bonifici.
  • Copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento al costo dei lavori eseguiti (ad esempio, cedolino o dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno).
  • Copia di un documento attestante il diritto di proprietà o di godimento sull’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (ad esempio, visura catastale storica per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento).

In ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/07 “Antiriciclaggio” e dall’articolo 122-bis del DL 34/2020, Poste Italiane, in base agli esiti delle verifiche soggettive ed oggettive, invita il richiedente a recarsi personalmente presso l’Ufficio Postale di riferimento del conto al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Documentazione relativa alla fase di comunicazione della cessione sulla piattaforma di Agenzia delle Entrate

Dopo l’accettazione contrattuale della proposta da parte di Poste Italiane, il cliente deve effettuare, per il tramite di un intermediario fiscale abilitato, la comunicazione di cessione sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, successivamente, deve caricare sul sito di Poste Italiane i seguenti documenti:

  • Copia del “modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” trasmesso dall’intermediario fiscale all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima e completo della firma autografa dell’intermediario fiscale.
  • Copia di una dichiarazione del medesimo intermediario fiscale, esclusivamente nella forma che viene resa disponibile al richiedente tramite mail, in merito all’esistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni, alla conformità del modulo di comunicazione ed alla presenza del visto di conformità. Sulla dichiarazione deve essere presente il timbro professionale.
  • Per ogni intermediario fiscale copia della polizza assicurativa di R.C. professionale e copia del suo documento di riconoscimento.

L’invio di documentazione errata o non conforme a quanto richiesto, o il mancato rispetto delle tempistiche richieste per l’invio della stessa, non consente a Poste Italiane di proseguire con la valutazione della richiesta con conseguente rifiuto della domanda.

Tempistiche

Qualora tutti i controlli soggettivi e documentali avessero esito positivo, le tempistiche stimate per l’accettazione da parte di Poste Italiane della proposta di cessione del credito d’imposta e la successiva liquidazione del corrispettivo sul conto corrente BancoPosta del cliente possono arrivare a tre mesi, salvo i casi in cui siano richiesti periodi più lunghi per cause non imputabili a Poste Italiane come, ad esempio, i casi in cui i crediti ceduti siano sottoposti ai controlli preventivi di Agenzia delle Entrate prima di essere resi disponibili sulla sua piattaforma di cessione per la successiva accettazione da parte di Poste Italiane.

Tali tempistiche potrebbero subire delle modifiche in base ai volumi delle richieste e a eventuali cambiamenti nel processo e della normativa applicabile.

 

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